28 Mar Credito Formazione 4.0: novità e disciplina in vigore
La “Finanziaria 2018” (Legge n. 205/2017) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano spese in specifiche attività di formazione finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 04.05.2018, pubblicato sulla G.U. 22.6.2018, n. 143, ha successivamente emanato le disposizioni attuative di tale agevolazione.
La “Finanziaria 2021” (Legge. n. 178/2020) ha modificato alcuni aspetti relativi al credito d’imposta e ne ha prorogato l’operatività sino al 31/12/2022.
Di seguito si riassumono gli aspetti principali di tale agevolazione.
I soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione in esame tutte le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente da:
- attività esercitata (compresa la pesca, acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli);
- natura giuridica;
- dimensioni;
- regime contabile adottato;
- modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Rientrano tra i potenziali beneficiari anche gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali.
Sono invece escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
La fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività di formazione agevolabili
Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa (anche con contratto a tempo determinato o di apprendistato), delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano nazionale “Industria 4.0”, ossia:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione / realtà virtuale (RV) / realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali;
Il credito non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall’impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).
L’attività formativa deve riguardare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.
Spese ammissibili
Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2021, per i periodi di imposta 2021 e 2022 sono ammissibili al credito d’imposta:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta esclusivamente le spese relative al “personale dipendente impegnato come discente” nelle predette attività formative, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore/giornate di formazione.
Il costo aziendale è rappresentato dalla retribuzione:
- al lordo di ritenute/contributi previdenziali e assistenziali;
- comprensiva dei ratei del TFR/mensilità aggiuntive/ferie/permessi, maturati in relazione alle ore/giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore per le attività formative svolte fuori sede.
Il credito d’imposta spetta anche per le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno dei ambiti aziendali agevolabili, che svolge attività di formazione ammissibile in veste di docente / tutor.
In tal caso, ai fini dell’agevolazione, le spese ammissibili non possono superare il limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
In merito ai soggetti formatori, la norma non prevede particolari requisiti. Occorre, però, specificare che nell’ipotesi in cui l’impresa ricorra a soggetti terzi, quest’ultimi devono essere “soggetti accreditati”, quali:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento Ce 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori (ente previsto dal 2020 – comma 213, art. 1, legge 160/2019).
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui la formazione venga erogata in modalità e-learning, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
Misura e fruizione del credito
Il credito è attribuito nella misura del:
- 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, nel limite massimo di euro 300.000;
- 40% di quelle sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo di euro 250.000;
- 30% per le grandi imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 60% per tutte le imprese e fermo restando i limiti annuali, se i destinatari della formazione sono i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il credito d’imposta:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi in cui è utilizzato. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati anche il numero di ore / lavoratori impiegati nella formazione;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese;
- è cumulabile con altre misure di aiuto relative alle stesse spese ammissibili.
Adempimenti
L’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa devono essere certificati:
- dal soggetto incaricato della revisione legale (Revisore unico / Collegio sindacale);
- da un Revisore legale / Società di revisione legale dei conti per le imprese non soggette a revisione legale dei conti (le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono riconosciute in aumento del credito d’imposta entro il limite massimo di € 5.000
La predetta certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese che beneficiano del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
- una relazione illustrativa delle modalità organizzative/contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione dell’agevolazione;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal formatore esterno.
Autore:
Marco Natarella, Senior associate presso Lexjus Sinacta